Art. 3 · Autorità edilizia
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 5
1) Paesaggi, aree naturali e biotopi di valore non possono essere distrutti né sostanzialmente danneggiati. Edifici e impianti di valore storico, artistico o architettonico non possono essere demoliti o lasciati in stato di degrado. 2) Le misure di protezione necessarie, secondo il diritto di pianificazione territoriale e il diritto sulla protezione della natura e del paesaggio, vengono adottate nel quadro dalla pianificazione locale. Servono a tale scopo l’emanazione di zone di protezione, di aree di protezione, come pure l'inclusione degli oggetti da sottoporre a protezione nel piano delle zone e nel piano generale delle strutture. 3) Il Consiglio comunale può emanare disposizioni cautelative. Autorità edilizia
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