Art. 26
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 10
1) Per edifici e impianti deve essere osservata una distanza di 10 m dal bosco delimitato nel piano delle zone; la distanza dal bosco viene calcolata dal confine della particella boschile o, in mancanza di questo, a partire dalla linea risultante dall'ubicazione dei primi tronchi, che in tal caso devono essere a una distanza di 13 m. Nei casi in cui la delimitazione dettagliata del bosco di base è definita, la distanza dal margine delimitato è di 11 m. 2) …1 3) Lungo corsi d’acqua pubblici non arginati nelle zone edilizie va mantenuta una distanza di 10 m, lungo corsi d’acqua pubblici arginati 5 m, fuori delle zone edilizie una distanza di 20 m. La distanza dai corsi d’acqua demarcati viene misurata a partire dal confine della particella o, per i corsi d’acqua non demarcati, dal punto d’inter-sezione tra il livello medio estivo dell’acqua e la riva. 4) Rimangono riservate speciali linee di distanza dal bosco e dai corsi d'acqua fissate nel piano delle zone o nel piano generale delle strutture (vedi disegno esplicativo in appendice). 2.3 Opere viarie e servizi tecnologici Sicurezza del traffico
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.