Art. 22 · Modifiche del terreno, scarpate e muri
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 9
1) Opere di cinta, come steccati, muri e siepi, devono essere ben strutturate, così da inserirsi nell'ambiente urbanistico e nel paesaggio. 2) Steccati in filo spinato o in altri materiali pericolosi sono vietati su tutto il territorio comunale. Steccati esistenti in simili materiali devono essere allontanati entro 3 anni dall’entrata in vigore della presente disposizione. L’Autorità edilizia prende le disposizioni necessarie al fine dell’eliminazione di steccati pericolosi. Se necessario, essa ordina l’esecuzione d’ufficio. 3) Le recinzioni, che figurano nel piano generale delle strutture, possono essere modificate solo se la modifica non compromette la loro struttura tipica. Modifiche del terreno, scarpate e muri
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