Art. 2 · Protezione della natura e del paesaggio
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 5
1) La legge edilizia ha valore su tutto il territorio comunale. Le sue prescrizioni sono applicabili a tutti gli interventi, gli edifici e gli impianti sottoposti a licenza edilizia. 2) Edifici e impianti esistenti non conformi a questa legge edilizia, possono solamente essere mantenuti. Modifiche insignificanti possono essere approvate, se non vi si oppongono interessi pubblici. 3) Per un progetto di costruzione, oltre alle prescrizioni edilizie comunali, vanno osservate anche le disposizioni applicabili di diritto federale e cantonale. 4) Per i rapporti di vicinato, oltre alle prescrizioni edilizie comunali, valgono in particolare le disposizioni del Codice civile svizzero (CCS) e la legge cantonale d’introduzione al Codice civile svizzero (LICC). Protezione della natura e del paesaggio
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.