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Art. 16

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 7

1) L’emanazione e la modifica della legge edilizia, del piano delle zone, e del piano generale delle strutture sono sottoposte alla votazione popolare. L’emanazione del piano generale di urbanizzazione o parti di esso è di competenza della Giunta comunale. 2) Le prescrizioni edili e i piani devono essere esposti pubblicamente nel Comune prima della votazione per la durata di 30 giorni. L'esposizione va resa nota mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del Comune. 3) Durante il periodo d'esposizione ognuno è autorizzato a presentare per iscritto all’Autorità edilizia richieste di modifica e formulare proposte. Essa decide sulle istanze e comunica per iscritto la sua decisione ai richiedenti prima della votazione popolare. 4) Se le modifiche concernono unicamente alcuni proprietari fondiari, invece dell’esposizione pubblica può essere data a questi personalmente la possibilità di presentare richieste di modifica e formulare proposte. L'esposizione pubblica deve essere ripetuta, se le prescrizioni edili o i piani hanno subito una modifica sostanziale dopo l'esposizione. In questo caso, la legge o i piani, sottoposti a modifica, saranno esposti pubblicamente prima della votazione popolare per la durata di 10 giorni. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 7 5) Le decisioni stabilite da votazione popolare in merito all'emanazione o modifica della legge edilizia, nonché dei piani dell'ordinamento base, devono essere pubblicate sull'organo ufficiale comunale con indicazione delle possibilità di gravame. 2. Prescrizioni edili 2.1 Premesse di costruzione Licenza edilizia

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.