Art. 126 · Disposizione finale
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 33
1) La presente legge edilizia entra in vigore dopo l’accettazione in votazione popolare e con l’approvazione del Governo. 2) Le sue disposizioni valgono per tutte le domande di costruzione e le progettazioni che al momento dell’entrata in vigore della legge edilizia, non sono ancora state approvate. 3) Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con la stessa, in modo particolare la legge edilizia del 19 giugno 1983 (in vigore dal 19 marzo 1984), il piano delle zone del 19 giugno 1983 (in vigore dal 19 marzo 1984), il piano generale delle strutture del 19 giugno 1983 (in vigore dal 19 marzo 1984) e il piano generale di urbanizzazione del 19 giugno 1983 (in vigore dal 19 marzo 1984). Disposizione finale
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