Art. 122 · Disposizioni penali
BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 32
1) Il committente, l’architetto, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice sono responsabili: dell’osservanza delle prescrizioni legali e delle disposizioni dell’Autorità edilizia e della Commissione edilizia; della concordanza degli edifici e impianti costruiti con i piani approvati e con le modine nonché dell’adempimento di condizioni e oneri previsti dalla licenza edilizia. 2) I controlli dei lavori effettuati dal Comune non esonerano le suddette persone dalla loro responsabilità. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 32 Disposizioni penali
Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.