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Art. 118 · Esecuzione della costruzione, modifiche

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 32

1) I lavori di costruzione, incluse le demolizioni e i lavori di sterro, possono essere iniziati solo nel momento in cui la licenza edilizia è cresciuta in giudicato. 2) La licenza edilizia scade se entro un anno dalla sua crescita in giudicato non sono stati iniziati i lavori. Una costruzione deve essere ultimata entro due anni dall'inizio dei lavori unitamente ai lavori esterni. L'Autorità edilizia può, su richiesta motivata, prolungare adeguatamente questi termini. 3) Se il committente rinuncia a portare a termine una costruzione, le parti incomplete della stessa devono essere allontanate immediatamente, gli scavi devono essere riempiti e lo stato precedente deve essere ripristinato. Esecuzione della costruzione, modifiche

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.