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Art. 117 · Inizio e termini dei lavori di costruzione

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 31

1) Per progetti di costruzione nelle zone edificabili, conformemente all’art. 17, l’Autorità edilizia emana la sua decisione dopo aver esaminato la domanda di costruzione ed eventuali opposizioni e dopo che siano stati rilasciati i necessari permessi in consonanza al diritto federale e cantonale. 2) La procedura per progetti di costruzione fuori delle zone edificabili si conforma alle disposizioni del diritto cantonale. 3) La decisione concernente il progetto di costruzione deve essere notificata per iscritto al richiedente e agli eventuali opponenti. Se vengono respinte domande di costruzione oppure opposizioni, le relative decisioni devono essere motivate. La licenza edilizia e il disbrigo delle opposizioni devono essere comunicati congiuntamente. Le opposizioni di diritto privato vengono deferite al giudice civile. PL POSCHIAVO: Legge edilizia 2001 pagina 31 4) Le domande di costruzione sono da evadere entro 30 giorni dopo la conclusione della procedura d’opposizione. Inizio e termini dei lavori di costruzione

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.