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Art. 100 · Deduzioni per opere comuni

BZO Legge edilizia del Comune di Poschiavo · S. 28

1) Per tutti i fondi situati nell’area di ricomposizione devono essere elaborati, in base al registro fondiario, un piano e un inventario concernenti il possesso. Da ciò emergono i rapporti di proprietà in merito ai fondi interessati unitamente ai diritti reali limitati, a eccezione dei diritti di pegno, nonché le annotazioni e menzioni. 2) Il piano e l’inventario del possesso devono essere esposti pubblicamente per 20 giorni. Agli interessati deve essere data la possibilità di proporre modifiche e complementi. 3) Le vertenze concernenti l’esistenza e l’estensione della proprietà devono essere rinviate al foro civile. Deduzioni per opere comuni

Original-Wortlaut, automatisch extrahiert und typografisch neu gesetzt. Massgeblich ist die amtliche Publikation der Gemeinde. Assistenzdaten, keine Rechtsauskunft.